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VAI AI PREFERITIIl Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità prevedono diversi strumenti anche economici a favore dei genitori.
Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2001) prevede, tra le misure di sostegno economico in favore dei genitori, l'assegno di maternità; si tratta di un contributo in denaro, concesso ed erogato dall'Inps, in favore delle madri biologiche, adottive o affidatarie, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso dei necessari titoli di soggiorno, che risiedono regolarmente in Italia al momento della nascita del bambino o del suo ingresso in famiglia. Le mamme destinatarie dell'assegno devono però rispettare determinati requisiti in termini di contributi previdenziali: le mamme lavoratrici, le mamme che hanno presentato le dimissioni e le mamme che sono state licenziate devono avere almeno tre mesi di contribuzioni nell'arco di tempo che va da 18 a 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione o affidamento; le madri disoccupate devono aver usufruito di specifiche prestazioni previdenziali o assistenziali nei nove mesi antecedenti il parto o l'ingresso del bambino in famiglia. Le prestazioni in questione sono le seguenti: cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, malattia, maternità, lavori di pubblica utilità, lavori socialmente utili. L'assegno può essere richiesto anche dal padre in caso di decesso della madre, abbandono del bambino da parte della stessa o affidamento esclusivo. Inoltre può essere richiesto dal genitore adottivo non coniugato o separato, dall'affidatario preadottivo separato oppure, nei casi di non riconoscibilità o non riconoscimento del figlio da parte di entrambi i genitori, dall'affidatario non preadottivo.
In tutti i casi devono essere comunque soddisfatti i requisiti contributivi già elencati.
L'assegno di maternità va richiesto tassativamente entro sei mesi dal parto ovvero, in caso di adozione o affidamento, entro sei mesi dalla data effettiva di ingresso in famiglia del bambino. Se il genitore è minorenne la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore.
L'importo dell'assegno viene rivalutato al 1 Gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. La somma viene pagata parzialmente a chi usufruisce di una indennità di maternità di importo inferiore al valore dell'assegno. In questo caso viene erogata la differenza tra i due importi.
Per presentare la domanda occorre compilare il relativo, modulo allegando una copia del documento di identità del richiedente. Le donne con cittadinanza nei paesi UE dovranno includere una copia della carta di soggiorno o l'attestazione dell'iscrizione anagrafica al proprio comune di residenza, ovvero l'attestazione di titolarità di soggiorno permanente. I cittadini extracomunitari dovranno produrre copia del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo oppure della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE, o l'attestazione della titolarità di soggiorno permanente. Devono essere presentati gli stessi documenti anche per il figlio se non è nato in Italia e se non è cittadino comunitario. I genitori biologici dovranno allegare alla domanda il certificato di nascita del figlio o, in alternativa, una autocertificazione. Il padre biologico o affidatario dovrà, in caso di decesso della madre o della donna adottante o affidataria, presentare il relativo certificato di morte o l'autocertificazione; in caso di abbandono del figlio è sufficiente una autocertificazione.